Tariffe agevolate
1. Categorie aventi diritto alla circolazione agevolata
Hanno diritto ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata, purchè muniti di apposita tessera nominativa di riconoscimento rilasciata dal Comune di residenza e apposita tessera rilasciata da Adriabus, i residenti nelle Marche appartenenti alle seguenti categorie:
a1) Tutti coloro che avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso),rientrano nelle seguenti sotto-categorie:
- invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%;
- invalidi di guerra;
- invalidi di servizio;
- invalidi di lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%;
- soggetti in condizione di handicap permanente ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore a 67%;
- soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo...
a2) Tutti coloro che, senza presentare alcuna certificazione relativa al reddito, rientrano nelle medesime sotto-categorie relative al precedente punto a1);
b) minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n. 289, nonchè eventuali accompagantori per i quali sia riconosciuto il diritto all’accompagnamento ai sensi della vigente normativa, limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato;
c1) Tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica euivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);
c2) Tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica euivalente (ISEE) sia compresa tra il limite inferiore di € 6.500,000 ed il limite superiore di € 13.000,000 (escluso);
d) cavalieri di Vittorio Veneto e grandi invalidi di servizio.
e) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonchè cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi la cui situazione economica, equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di €13.000,000 (escluso);
f) Tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, la cui situazione economica euivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,000 (escluso);
g) tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso);
h1) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti sevizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,000 (escluso).Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni;
h2) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti sevizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia superiore al limite di € 13.000,000 (compreso).Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni;
i) Tutti coloro che sono in attesa di riconoscimento da parte dello Stato italiano del diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione, limitatamente ai titoli di viaggio previsti ai punti 1.1c e 1.1d, per i quali le aziende sono tenute al rilascio gratuito di detti titoli di viaggio;
l) donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma;
Sono equiparati a tutti gli effetti gli appartenenti alle categorie a1) e a2):
• i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
• i ciechi totali o parziali con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Sono equiparati a tutti gli effetti gli appartenenti alle categorie f) e g) rispettivamente i lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione am che hanno una domiciliazione nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 43, Titolo III del C.C.
Hanno diritto alla libera circolazione gli eventuali accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie a1), a2) e b), per quest'ultima qualora sia riconosciuta la qualifica di "minore con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.
Tariffe dei titoli agevolati
Le tariffe dei titoli di viaggio agevolati sono fissate, per ciascuna categoria di aventi diritto, come valore percentuale del costo del corrispondente titolo ordinario sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:
Categoria agevolata
| Abbonamenti
| Abbonamenti
| Abbonamenti | Carnet
| Abbonamenti integrati (g) |
a1) | 5% | 5% | 5% | 5%. | n.p. |
a2)
| 35%
| 35% | 35% | 35% | n.p. |
b) | gratuito
| n.p.
| n.p. | n.p. | n.p. |
c1)
| 25% | n.p. | n.p. | 50% | 50% |
c2)
| 50% | n.p. | n.p. | 50% | 50% |
d)
| gratuito | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
e)
| 50% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p |
f)
| 50% | n.p. | n.p. | n.p. | 50% |
g)
| 50% | n.p. | n.p | n.p. | 50% |
h1)
| gratuito | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
h2) | 50% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
i)
| n.p. | n.p. | n.p. | gratuito | n.p. |
l)
| 50% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
* n.p.: Non previsti
Rilascio tessera e relativa convalida
Per usufruire dei benefici previsti dalla delibera n. 1155 del 19.07.10, gli interessati devono munirsi di apposita certificazione, rilasciata dai Comuni di rispettiva residenza o domicilio, anche tramite le rispettive associazioni di categoria con l'obbligo della tutela e rappresentanza riconosciute dalla legislazione vigente. E' facoltà dei Comuni richiedere agli interessati il pagamento di € 5,16 a titolo di rimborso spese.
I Comuni certificano il diritto all'agevolazione dietro presentazione di idonea documentazione (o dichiarazioni sostitutive) appartenenti ad una delle categorie. Per quelle agevolate in base al reddito occorre, inoltre, presentare l'apposita attestazione ISEE (o la dichiarazione sostitutiva contenente informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo).
Non è consentito ai Comuni per uno stesso soggetto, certificare più di una categoria di agevolazione e/o specificare più di un percorso di validità.
Le certificazioni di agevolazione rilasciate dai Comuni hanno tutte scadenza conincidente con l'anno solare e rispecchiano il seguente modello formale:
• la categoria di agevolazione, secondo la classificazione stabilita indicando la lettera corrispondente;
• dati anagrafici del titolare;
• l'eventuale diritto all'accompagnamento;
• la data di rilascio;
• eventuale data di annullamento;
• eventuale data di ultima convalida:
• il percorso di validità prescelto.
Per le categorie h), i) ed l) la validità della certificazione è subordinata a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio ovvero del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali di idonea docuimentazione comprovando la persistenza delle condizioni necessarie per il beneficio. La convalida semestrale deve essere compiuta entro 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida.
I titolari di tessere di circolazione agevolata che all’atto dei controlli in vettura risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge Regionale vigente in materia, decadono, su disposizione regionale, dai vigenti benefici per la durata di 12 mesi.
Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le tessere di libera circolazione o di circolazione agevolata, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono al Comune l'accertamento dei dati relativi alle tessere stesse, che vengono ritirate e trattenute fino a 3 mesi.





